06/02/2015 - Negoziazione assistita da un avvocato  obbligatoria -  Art. 3 Legge 10/11/2014 n. 162  - entrata in vigore
                    
                    
                    Il 9 febbraio 2105. entra in vigore   la negoziazione assistita obbligatoria   prevista dalla Legge 162/20141
"Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una controversia in materia di  risarcimento del danno da circolazione  di veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo stesso modo deve procedere  chi intende proporre in giudizio  una  domanda  di pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  50.000. .L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e' condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale."
La disposizione non si applica:
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; 
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini  della composizione della lite; 
- nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di  cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
- nei procedimenti in camera di consiglio; 
- nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
Per approfondimenti  e per la  procedura si rimanda al testo della norma.