| COME | La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.Occorre allegare:
 
atto di nascitastato di famigliacertificato di irreperibilità dello scomparsodenuncia di scomparsa (o altra documentazione) atta a dimostrare che sono trascorsi i due anni | 
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| COSTO | ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATOversamento da € 27,00 diritti forfetizzati notifica
 €. 200,00   imposta registro per registrazione sentenza
 I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U. | 
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| INOLTRE | La sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel  sito internet del Ministero della giustizia. *Di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.
 Deve, inoltre, essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.
 Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
 Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.
 E’ necessario l’intervento di un avvocato.
 In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate  a pubblicazione.sentenze@giustizia.it   | 
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