Come fare per.. Altri servizi Civili


Decreto ingiuntivo europeo
Scheda aggiornata al 03/03/2018
DOVE

La competenza giurisdizionale   è determinata « conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia» e, quindi,  in base   ai criteri di cui al Regolamento UE 1215/2012 (rifusione Regolamento Bruxelles I - ante regolamento 44/2001).
Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest’ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il Giudice adito. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall’amministrazione centrale o del centro di attività principale.
A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai Giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire nell’ambito dei casi elencati dal regolamento: le competenze speciali o esclusive, la competenza in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro.
Le competenze speciali dei giudici comprendono, ad esempio:
-     le materie contrattuali (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita);
-     le obbligazioni alimentari (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio);
-    gli illeciti (davanti al Giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto).
Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore, per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i Giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.

Il modulo, compilato in lingua italiana, può essere inoltrato,  in base alla competenza per valore:
-    al Tribunale di Genova o  telematicamente o in forma cartacea, mediante deposito  al Tribunale di Genova, Ufficio Ruolo Generale, piano 11° stanza 32  piazza Portoria 1
-    all' Ufficio del Giudice di Pace di Genova solo in forma cartacea, mediante deposito a tale Ufficio,  via De Amicis  2, piano 7° stanza 20

COS'E'

Si tratta di un  procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento che  consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati,  secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.
E’ stato istituito  con il  Regolamento Ce 1896/2006.    
Si applica dal  12 dicembre 2008 in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca, nelle controversie transfrontaliere (ossia le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito)  in materia civile e commerciale.
Questo procedimento è una procedura facoltativa alternativa a disposizione dei cittadini, parallelamente ai procedimenti previsti dalle normative nazionali degli Stati membri; è  applicabile solo  ai crediti pecuniari determinati,  liquidi ed esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
L’ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri, tranne in Danimarca, senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (exequatur).

CAMPO DI APPLICAZIONE - MATERIE ESCLUSE

Il procedimento europeo riguarda le controversie transfrontaliere, ossia  le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.  
Sono escluse dall’ambito di applicazione le controversie in  materia fiscale, doganale ed amministrativa o relative alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri; quelle relative  ai fallimenti,  concordati e procedure similari, al regime patrimoniale dei  coniugi, a testamenti e successioni, nonché al settore della sicurezza sociale.
Sono altresì esclusi i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne che  abbiano    formato   oggetto  di  un  accordo  fra  le  parti o  vi sia  stato riconoscimento del debito,  o  ancora  se i crediti riguardano  debiti  liquidi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (Ce) N. 1896/2006  

Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 si applica a decorrere dal 14/07/2017

CHI

Il creditore  di una obbligazione pecuniaria di importo determinato, liquida ed esigibile.

COME

L’emissione del  provvedimento di ingiunzione si chiede utilizzando l’apposito modulo " Allegato I " (Modulo A)
Tutta la modulistica   è reperibile sul portale della Giustizia Europea - vedi  Modulistica europea - e può essere compilata nella lingua desiderata e  poi stampata.
Il creditore non deve  allegare  nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc…)  ma solo fornire una descrizione delle prove a sostegno della domanda,  potendo  fare riferimento a tutti i mezzi di prova ammissibili (e non solo a quelli documentali).
Il creditore  può presentare il ricorso  senza  la rappresentanza di un avvocato. (la rappresentanza legale non è obbligatoria).

COSTO

Le spese di introduzione del procedimento sono  quelle previste   da ciascuno Stato membro per la procedura nazionale di ingiunzione.
•    Contributo unificato da calcolarsi in funzione del valore del credito ingiunto  - vedi tabella  Tribunale  e tabella GdP 
•   versamento da € 27 per diritti forfetizzati per notifica.
NOTA BENE:   Occorre  allegare al modulo la ricevuta   comprovante   il pagamento del contributo unificato.

Il pagamento del contributo e dei diritti forfettizzati in seguito alla novella introdotta dal D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 149 dovrà essere effettuato in modalità telematica collegandosi al sito internet  PST.GIUSTIZIA.IT , sezione SERVIZI, voce PAGAMENTO PAGOPA UTENTI NON AUTORIZZATI selezionando il pulsante ACCEDI, cliccando quindi sulla voce ALTRI PAGAMENTI e poi NUOVO PAGAMENTO. 
Il versamento dall’estero può essere effettuato dall’estero mediante bonifico bancario con procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate:
Codice BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100
Causale: Decreto Ingiuntivo … (nome delle parti).

 

Se in uno Stato membro le spese di giudizio del procedimento civile ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, l'importo totale delle spese di giudizio di un'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per un procedimento civile non preceduto da un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

ITER

Se il ricorso viene respinto, non è possibile  proporre impugnazione. Il richiedente può far valere il credito mediante una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o mediante qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro.
Se il decreto viene  emesso,  la cancelleria provvede a comunicare al creditore istante  l’avvenuto deposito del provvedimento e il ricorrente deve  provvedere alla notifica alla  controparte  entro 60 giorni, altrimenti il decreto diviene inefficace.
La notifica dell’ingiunzione segue le regole dello Stato in cui la notifica va effettuata: in Italia l'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata  al debitore a cura della parte istante (creditore).   E’ opportuna, perciò,   la nomina di un corrispondente (non necessariamente un legale) che  ritiri  in cancelleria le copie del decreto e provveda alla successiva notifica.

Insieme  all’ingiunzione di pagamento, al convenuto è notificato il modulo  F  per l’eventuale opposizione (entro 30 giorni) che deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica.
Se  è presentata opposizione il procedimento prosegue davanti ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
Il procedimento prosegue in conformità delle norme:
a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, laddove applicabile; oppure
b) di un rito processuale civile nazionale appropriato.

Il ricorrente può indicare al giudice  in appendice alla domanda di ingiunzione, quale di queste procedure debba essere seguita in caso di opposizione alla sua domanda nel successivo procedimento civile.

ESECUZIONE

Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l’ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato concesso dal giudice affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione. Il giudice utilizza il modulo G per dichiarare che l’ingiunzione di pagamento europea è esecutiva e lo trasmette al ricorrente.
Per ciò che concerne la procedura esecutiva vera e propria, essa avviene  secondo il  diritto interno dello Stato membro nel quale  l'esecuzione deve  avvenire. Vedi Guida da pagina 27.
Le procedure  esecutive da seguirsi in ogni stato membro sono regolate dalla legge dello Stato richiesto di eseguire l’ingiunzione europea,  alle stesse condizioni di una decisione esecutiva pronunciata  in tale Paese. Come  previsto all’art. 21, per l’esecuzione in un altro stato membro occorre presentare una copia autentica  dell’ingiunzione dichiarata esecutiva e, ove richiesto, la relativa  traduzione.

PER SAPERNE DI PIU'

Portale della giustizia europea
https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-it.do