Come fare per.. Servizi Penali


Rateizzazione pene pecuniarie
COS'E'

Il Giudice, quando condanna l'imputato al pagamento di una pena pecuniaria, può disporre già in sentenza la rateizzazione di questa in rate mensili da tre a trenta, tenuto conto della condizione economica del condannato.

Anche il Decreto Penale di condanna può contenere già una rateizzazione della pena comminata.

Fino all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150) in caso di insolvenza, il condannato, anche dopo che era intervenuto il passaggio in giudicato del provvedimento, poteva richiedere la rateizzazione della csrtella esattoriale che gli era stata notificata in seguito al mancato pagamento della pena, inoltrando apposita istanza all'Uffico di Sorveglianza.

Per i fatti commessi dal 1 gennaio 2023 il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria è tuttavia radicalmente mutato.

In caso di mancato pagamento, sarà il Pubblico Ministero ad intimare al condannato di pagre entro 90 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena; ed è in seguito a tale notifica che si può attivare la richiesta di rateizzazione in quanto, persistendo l'insolvenza, la pena pecuniaria si converte in una misura limitativa della libertà, come ad es. la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutiva o nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

 

LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 656 comma 5 c.p.p. - art. 660 c.p.p. - d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

 

 

DOVE

La domanda deve  essere  presentata:

  • Per l'ipotesi di cui al n.1 all'Ufficio Esecuzione Penale della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha notificato l'ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria (per le condanne intervenute dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia), che provvederà ad inoltrarla al Tribunale di Sorveglianza. 
  • Per le ipotesi residuali (fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma) di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza, se la persona non è detenuta, al Magistrato di Sorveglianza competente in base la luogo di residenza o di domicilio del richiedente; se detenuta - cfr. art. 677 c.p.p. - al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di prevenzione o di pena in cui di si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di Ufficio del procedimento.

A Genova, la domanda si presenta presso Ufficio di Sorveglianza - via XII Ottobre 3  - 3° piano
orario:  lun- sab ore 10,00 - 13,30.

Può essere spedita con raccomandata A/R allegando copia del documento di identità all'indirizzo:

Ufficio di Sorveglianza - via XII Ottobre 3 - 16121 Genova

 

CHI

La persona che, avendo riportato una condanna penale a pena pecuniaria  e che  si trovi in condizioni  di difficoltà economica per il pagamento della pena in un’unica soluzione.


COME

1. Per condanne riferite a fatti commessi dopo il 1 gennaio 2023, in caso di mancato pagamento sarà il Pubblico Ministero ad intimare il pagamento al condannato di pagare entro 90 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena; ed è in seguito a tale notifica che si può attivare la richiesta di rateizzazione che deve essere presentata in Procuna entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, Ufficio che provvederà poi a trasmettere il tutto all?ufficio di Sorveglianza.

2. Per le ipotesi residuali, riferite a fatti commessi in data antecedente al 1 gennaio 2023 e per i quali interviene la notifica della cartella esattoriale:

con istanza motivata e corredata dalla documentazione dalla quale risulta la difficoltà economica(CUD - estratto INPS, ecc.)

Domanda rateizzazione e dichiarazione di impegno: (https://www.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=2788&cfp_id_modulo=2788

 

Alla domanda occorre allegare:

- copia del titolo con passaggio in giudicato (nel caso di cumulo occorre il provvedimento di cumulo)

    • Se il titolo è un Decreto Penale, la parte deve portare 1 marca da euro 4,32 per i diritti di copia;
    • Se il titolo è una Sentenza, non si può quantificare prima e allora sarà l'Ufficio a dirlo.

- copia cartella esattoriale.

Se Equitalia chieda copia della domanda di rateizzazione , occorre portare una fotocopia della stessa e una marca da euro 3,92 per i diritti;

- busta paga o CUD

- eventualmente dichiarazione di disoccupazione resa dal soggetto con allegato impegno di terza persona che garantisce di pagare, allegando situazione reddituale del garante dichiarazione (busta paga o CUD).

 

ITER

L’istanza viene mandata al P.M. per il parere; se favorevole, il magistrato di sorveglianza  pronuncia provvedimento de plano (se ci sono problemi, viene fissata udienza, nella quale la persona deve essere assistita da legale) con il quale stabilisce il numero delle rate (per la quantificazione delle stesse manda all’ufficio recupero crediti competente, titolare del credito).
L' Ufficio di Sorveglianza dispone la rateizzazione con ordinanza entro un mese circa  dalla domanda, accertata però l'insolvibilità del debitore riguardo alla pena pecuniaria, attraverso controlli affidati agli organi finanziari e di Polizia Giudiziaria finalizzati a constatare l’effettivo stato economico del richiedente.
Appena il debitore riceve la notifica dell’ordinanza deve  portarne copia all’Ufficio Recupero Crediti competente.

NOTA BENE Il pagamento nelle ipotesi di cui al n.1 deve essere effettuato tramite la piattaforma nazionale Pago PA, secondo le specifiche di pagamento ricevute in allegato all'ingiunzione di pagamento.

Per le ipotesi sub n.2, la domanda di rateizzazione non sospende  l'esecuzione.

Il ruolo viene ssopeso con il pagamento della prima rata da parte del debitore (il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il beneficio).

Il creditore deve perciò portare all'Ufficio Recupero Crediti competente la prova del primo pagamento.

Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.

Se il credito è rateizzato dopo l'iscrizione, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per per l'intero o per il residuo (art. 218 T.U. spese giustizia); i pagamenti rateali disposti dopi il passaggio in giudicato dovrebbero sempre essere effettuati presso il recupero crediti.

Nell'ipotesi di rateizzazione, l'aggio e ele spese di notifica restano a carico di Equitalia.

Inoltre, per la rateizzazione pene pecuniarie Giudice di Pace è competente sempre l'Ufficio di Sorveglianza (vedi mail).