Come fare per.. Servizi Penali


registro impugnazioni provvedimenti altre autorità giudiziarie
DOVE

Presso Ufficio Impugnazioni - Tribunale - 5 ° piano - stanza 86 – tel.010/5692478 -5692683  relativamente alle sentenze pronunciate dal Giudice in composizione monocratica o collegiale

COS'E'

Attraverso tale registro si possono depositare, oltre agli atti di impugnazione, anche la nomina del difensore, se contestuale all’atto di impugnazione, la richiesta di riesame, l' opposizione a decreto penale, l' opposizione a richieste di archiviazione e a decreti di archiviazione del G.I.P (NON le querele e NON i motivi aggiunti).

NORME

Art. 582 c.p.p.
"Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato [c.p.p. 583, 591, comma 1, lett. c] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.” 

Art. 461 c.p.p.
“nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto(di condanna) l’imputato... personalmente o a mezzo del difensore... può proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente “

Le sentenze del Giudice di Pace vanno impugnate con dichiarazione presentata nella cancelleria del Giudice di Pace che l’ha pronunciata.

NOVITA'

La riforma Cartabia ha novellato la normativa in materia di impugnazione disponendo l'abrogazione degli artt. 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. (disposta dall’art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022)

L’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha, tuttavia, differito l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell’impugnazione, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico.

Sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell’art. 582 c.p.p., l’atto di impugnazione potrà essere depositato con le seguenti modalità:

  • da tutte le parti processuali, in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato;
  • dalle sole parti private che si trovino all’estero davanti ad un agente consolare all’estero;
  • dai difensori, alternativamente in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, oppure a mezzo pec ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87- bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
  • Di seguito il link alla Circolare 26 gennaio 2023 nella quale viene dettato il regime intertemporaleCircolare 26 Gennaio 2023