Come fare per.. Persona


amministrazione di sostegno
DOVE

Tribunale - Ufficio Tutele  - Sportello unico per depositi e richiesta copie 
piano 6° stanza 46
Orario: lunedì - venerdì ore 9,00 alle  12,00 (senza appuntamento; ultimo numero erogato alle 11.45)

Per le informazioni procedurali    è possibile rivolgersi   all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico  sito al 3° piano (piano terra) a destra    

L'URP può essere  contattato anche via mail urp.genova@giustizia.it o telefonicamente ai numero 010 569  2790  2789
Successivamente, quando la domanda è compilata e corredata della documentazione necessaria e del versamento eventualmente dovuto, ci si deve recare al piano 6 stanza 46 per il deposito all’Ufficio Tutele. Prima di recarsi all'ufficio tutele si può accedere all'URP per il controllo finale del  ricorso e dei suoi allegati

COS'E'

E' un istituto  che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc.
L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

DESIGNAZIONE

Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.  Con tale atto è possibile, anche, dettare direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e vincolanti per i terzi.
L’amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato.
Legge 219/2017 n 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (GU n.12 del 16-1-2018) Entrata in vigore : 31-1-2018
“Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”
“Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volonta' del disponente. In caso di necessita', il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.”

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004)    in vigore 19/03/2004
Art. 712 e ss. c.p.c.

CHI

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro in 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

Nota Bene: L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.)

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

COME

Con domanda proposta dagli interessati; o domanda proposta da un ente (2) al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio.

Occorre allegare copia dei documenti di identità di ricorrente e amministrando
La domanda si deve proporre al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.

 

NOTA ISCRIZIONE A RUOLOOccorre nota di iscrizione a ruolo  Camera di Consiglio
Codice 4.13.061  Amministrazione di sostegno
COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
Versamento tramite Pago P.A. di € 27 https://www.ufficigiudiziarigenova.it/allegatinews/A_62871.pdf 

ITER

Viene fissata udienza con decreto di cui viene consegnata copia al privato ricorrente al momento del deposito del ricorso. 
Nel decreto è indicato il nome del GOT che terrà udienza, data e luogo dell’udienza e istruzioni relative alla stessa

L'udienza si svolgerà entro 45 giorni dal deposito della domanda. 

Il ricorrente deve procurare la presenza all'udienza del beneficiario e di tutti i parenti entro il II grado, del coniuge, nonchè  dei parenti entro il IV grado ed affini entro il II, che abbiano un rapporto significativo con i beneficiario o informazioni utili per il Giudice Tutelare.

All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.
Di regola è necessaria la presenza dell’interessato all’udienza. Il giudice può tuttavia recarsi, se necessario, nel luogo in cui l’interessato si trova, se viene prodotto certificato medico da cui risulti la non trasportabilità anche a mezzo ambulanza. Il medico riferirà anche circa la capacità della persona di rapportarsi a terzi dal punto di vista comunicativo. 

Se non è possibile procurare la presenza all’udienza dell’interessato (opposizione, conflitti) è necessario che venga fornita prova di notifica del decreto di fissazione udienza allo stesso.

La persona per la quale viene chiesta la misura di sostegno può farsi rappresentare nel giudizio da un legale, costituendosi sino a 5 giorni prima dell’udienza.

Quanto ai parenti/affini indicati in ricorso - Vedi sopra - [la norma dice “se conosciuti dal ricorrente”] è necessaria:
- la presenza all’udienza;
- in mancanza, la prova della comunicazione agli stessi a mezzo notifica [vedi istruzioni
In alternativa alla notifica a mezzo ufficiali,  potranno essere utilizzati i seguenti canali:
a) raccomandata con avviso di ricevimento;
b) PEC;
c) mail ordinaria purchè venga riscontrata dal destinatario con una risposta.

- in alternativa, la produzione all’udienza di apposita dichiarazione [Dichiarazione congiunti - amministrazione di sostegno]

In caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice tutelare provvede comunque, emettendo entro 60 giorni dalla domanda, un decreto che, di regola, è immediatamente esecutivo.
Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario.

 

AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA E SINGOLI ATTI URGENTI

In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti (405, IV comma c.c.) per la cura della persona e del suo patrimonio e può  autorizzare il compimento di singoli atti. 

A decorrere da ottobre 2021 è possibile chiedere la nomina in via provvisoria ed urgente  - domanda - solo nei casi di indifferibilità ed effettiva urgenza e, quindi, solamente ove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

a) casi di aggravamento improvviso e repentino delle condizioni di salute fisiche o psichiche che non consentano una dilazione della gestione degli interessi personali e patrimoniali della persona interessata;
b) assenza di una rete parentale di riferimento ovvero non idoneità o indisponibilità di parenti a prendersi cura della persona interessata; (per gli enti)
c) necessità di dimissioni ospedaliere protette;
d) effettiva urgenza di compiere attività indispensabili per la cura della persona e/o per la conservazione del patrimonio della stessa;

Al ricorso per la nomina in via provvisoria ed urgente deve essere allegata idonea documentazione relativamente all’ ipotesi che si verifica  e la dichiarazione dei congiunti più prossimi, nella quale gli stessi dichiarano di essere a conoscenza della richiesta e di condividerla.

In attesa dell'udienza,  è possibile  chiedere al giudice  - domanda - una specifica autorizzazione al compimento di un singolo atto urgente  nei seguenti casi :

1) necessità di presentare  domanda di invalidità o per  accedere a benefici economici e misure di sostegno della  Regione e dello Stato, presentazione  730, ISEE, 
2) necessità di effettuare atti notarili o di  disporre in merito ad una successione in cui l’amministrato è chiamato

Nei casi  elencati occorre produrre idonea documentazione.
La  richiesta di vendita di immobili, salvo casi eccezionalissimi che il giudice valuterà di volta in volta, non può essere autorizzata, dovendosi attendere lo svolgimento dell’udienza.

NOTA BENE : Occorre comunque sempre depositare  la domanda per la nomina ordinaria. 

RELAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA

Gli amministratori di sostegno nominati in via provvisoria,   al momento dell'udienza,  dovranno depositare  la relazione della loro gestione  utilizzando il nuovo modello (vedi modulistica).
La relazione deve essere depositata  a mani   del giudice se l’udienza si tiene in presenza.

In ogni caso deve  anche essere  depositata allo sportello URP o  trasmessa  all’URP via mail all’indirizzo urp.genova@giustizia.it

 Gli ADS professionisti continueranno a depositare la relazione in via telematica.

 

DECRETO DI NOMINA PROVVISORIA - ADEMPIMENTI - RICHIESTA COPIE

Nel caso di richiesta di nomina provvisoria, dopo alcuni giorni dal deposito della domanda,  per sapere se è stato emesso il provvedimento di nomina,  è possibile:

  • consultare direttamente lo stato del fascicolo attraverso l'App Giustizia Civile Mobile
  • telefonare ai numeri  010569  2789 – 2790 -  2616 - 2772


MODALITA' DI RILASCIO COPIE:
Per chiedere e ritirare la COPIA CARTACEA  del decreto di nomina occorre recarsi all'Ufficio Tutele
[Costi per copia autentica:Le copie cartacee autentiche vengono rilasciate subito  con pagamento dei diritti di copia urgente (ricevuta di versamento telematico PagoPa da euro 35,40)]

Costi per copia semplice: Le copie cartacee  semplici vengono rilasciate subito  con pagamento dei diritti di copia urgente (ricevuta di versamento telematico PagoPa da €  4,41)]

In alternativa l' amministratore di sostegno può richiedere COPIA del decreto  VIA MAIL  [e anche delle autorizzazioni  per atti di straordinaria ammnistrazione che intervengano nelle procedure predette (sub)] con le seguenti modalità:
- compilare la domanda  (vedi modulistica), indicando il numero di ruolo,  allegando alla stessa ricevuta di pagamento telematico da euro 0,98 [nel caso in cui l’atto sia composto  dal un numero di pagine fino a 4  e questa è l’ipotesi più frequente]  poi scansionare la domanda ed inviarla con la ricevuta del versamento a ufficiotutele.tribunale.genova@giustizia.it

 vedi notizia  https://www.ufficigiudiziarigenova.it/elenco_altre_news_31.aspx?id=34903

L'Ufficio trasmetterà  con lo stesso mezzo la copia richiesta, corredata con le istruzioni per dichiararne la conformità all'originale.

L’Amministratore di sostegno provvisorio si intenderà immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in ogni sua parte, fino al giuramento  che avverrà  in sede di udienza.
Nel caso in cui sia necessario prestare giuramento formale, invece, occorre prendere appuntamento  con la Cancelleria

Quando viene fissata l'udienza,  l'amministratore di sostegno provvisorio deve predisporre la relazione  relativa al periodo  di amministrazione provvisoria  da portare all'udienza; la relazione  deve essere predisposta utilizzando l'apposito modello (vedi in  modulistica) : in ogni caso deve essere anche depositata all'URP (piano terra a destra) o spedita a mezzo mail all'indirizzo   urp.genova@giustizia.it indicando nell'oggetto <<amministrazione di sostegno a favore di ...   R.G. .... - Relazione provvisoria>>

 

EFFETTI

L’istituto dell' amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
Il decreto stabilisce  la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno; lo stesso viene  annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come  il decreto di chiusura.
Nello svolgimento dei suoi compiti  l'amministartore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.
L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

GIURAMENTO

giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza

- gli avvocati e gli altri professionisti iscritti sul Reginde ed in possesso di firma digitale devono  depositare con modalità telematica un verbale di giuramento redatto in modalità digitale e sottoscritto con firma digitale.  modello

- i privati    nominati in via  provvisoria,   sino alla celebrazione del giuramento, si intendendono immediatamente immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina .  Il giuramento viene poi prestato in udienza.

RENDICONTO

L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente deve rendere il conto della propria gestione economica. Di regola  la cadenza è annuale, salvo diversa indicazione del giudice.
Il periodo dell’amministrazione  provvisoria deve essere rendicontato a parte al momento della nomina a tempo indeterminato. Vedi sopra sezione RELAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA

Vedi modello rendiconto.  ( si raccomanda di redigere il rendiconto su fogli singoli e non fronte e retro)

Modalità di deposito rendiconto
1) invio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, allegando documento di identità e estratto conto.
Tutti i documenti devono essere scansionati IN UN UNICO FILE (non devono essere fotografati) e devono essere leggibili.

Nel caso in cui il file fosse di dimensioni eccessive, è possibile scansionare oltre al rendiconto solo la prima ed ultima pagina di ogni estratto conto, in modo che siano evidenti il saldo iniziale e finale.  L'estratto conto completo   può essere allegato alla mail  in altra scansione (file)  a parte.
Nell'’oggetto della mail bisogna scrivere: << R. G……. /……….. Rendiconto Amministrazione di sostegno a favore di (nome e cognome dell’amministrato)>>
La mail deve essere spedita in posta ordinaria all’indirizzo urp.genova@giustizia.it o via PEC all’indirizzo urp.ca.genova@giustiziacert.it
All'invio a mezzo posta elettronica NON deve seguire spedizione cartacea.

2) invio via posta con raccomandata A/R  o posta comunque tracciabile all'indirizzo URP Genova - Palazzo di Giustizia - piazza Portoria 1 - 16121 Genova

3) deposito  all' Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra, entrando a destra) 
(
per  chiederne copia occorre una marca da euro 4,41)

 Al rendiconto occorre allegare  solo l’estratto conto bancario o postale. (le ricevute devono essere conservate  dall'ammnistratore  per eventuale esibizione richiesta dal giudice).

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l' autorizzazione  al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione: acquisto di beni; assunzione di obbligazioni; consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; contrazione di mutui; promozione di giudizi; vendita di beni immobili e mobili, costituzione di pegni o ipoteche; divisioni o promozione dei relativi giudizi, stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati (atti indicati negli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli che travalicano i limiti che il g.t. ha indicato nel provvedimento di incarico.
Queste istanze sono esenti da contributo unificato.

Disponibili nella sezione MODULI:
- autorizzazione atti straordinaria amministrazione  generico
- autorizzazione rinuncia eredità
- autorizzazione accettazione beneficiata
- autorizzazione vendita immobile
- autorizzazione accettazione pura e semplice [L’amministrato, nel caso di eredità, può essere autorizzato ad accettare la stessa puramente e semplicemente]

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

MODALITA' DI DEPOSITO: gli amministratori di sostegno già nominati possono:
1. spedire  tali istanze a mezzo raccomandata A/R o posta prioritaria;
2. inviarle  a mezzo posta elettronica via mail a ufficiotutele.tribunale.genova@giustizia.it   o via pec  a tutele.tribunale.genova@giustiziacert.it   con le seguenti modalità: l'istanza, gli allegati e il documento di identità devono essere scansionati IN UN UNICO FILE (non devono essere fotografati) e devono essere leggibili.
Nell'’oggetto della mail scrivere: << R. G……. /……….. Amministrazione di sostegno a favore di (nome e cognome dell’amministrato) - Istanza per (specificare l'oggetto).
3. depositarle  all'Ufficio  Tutele

4. NB Allegare copia del documento di identità

Dopo circa una settimana dal deposito dell'istanza,  per sapere se se è stato emesso il provvedimento è possibile:
- consultare direttamente lo stato del fascicolo attraverso l'App Giustizia Civile Mobile
- telefonare ai numeri 010569 2772 – 2789 – 2790 - 2616 -2772

MODALITA' DI RILASCIO COPIE delle relative autorizzazioni:

a) Per chiedere e ritirare la COPIA CARTACEA è possibile recarsi all'Ufficio Tutele

[Costi per copia autentica: le copie cartacee autentiche vengono rilasciate subito con pagamento dei diritti di copia urgente (1 versamento telematico per diritti di copia da euro 35,40); in alternativa occorre un pagamento telematico per diritti di copia da euro 11,80 ed una busta affrancata, compilata con l'indirizzo per la spedizione della copia.

Costi per copia semplice: Le copie cartacee semplici vengono rilasciate subito con pagamento dei diritti di copia urgente (1 versamento telematico da € 4,41.

b) In alternativa si può richiedere copia via mail scrivendo alla cancelleria dell'Ufficio Tutele ufficiotutele.tribunale.genova@giustizia.it con le seguenti modalità

  https://www.ufficigiudiziarigenova.it/elenco_altre_news_31.aspx?id=34903

L'Ufficio trasmetterà con lo stesso mezzo la copia richiesta, corredata con le istruzioni per dichiararne la conformità all'originale.
L’amministratore di sostegno può dichiarare l’autenticità del provvedimento ricevuto via mail seguendo le istruzioni per attestarne la conformità all'originale. 

NOTA PER LEGALI E PROFESSIONISTI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Nota per i legali  e per i professionisti che svolgono le funzioni di  amministratore di sostegno:
La relazione periodica e il rendiconto devono  essere redatti  premettendo nella prima pagina della relazione la scheda di sintesi


Nella sezione Amministrazione di Sostegno sono contenuti strumenti per i professionisti :

  • Vademecum per il PCT- Regole specifiche per l'attività del Giudice Tutelare
  • Fac-simile relazione e rendiconto professionisti
  • Fac- simile istanza di autorizzazione ex artt. 374 - 375 c.c.
  • Manuale per deposito relazioni e rendiconti al Giudice Tutelare
  • Manuale per deposito istanze al Giudice Tutelare
  • Verbale giuramento telematico
  • verbale del 1° giugno 2020 di riunione ex art 47 O.G. Sezione IV  Ufficio Tutele - modalità di deposito di istanze e rendiconti e di contatto con i Giudici Tutelari
    Nella sezione modulistica sono contenuti  i facsimili degli allegati  citati  in tale verbale :
  • scheda di sintesi
  • atto a seguito sollecito rendiconto
  • Istanza di colloquio via teams
  • disposizione organizzativa 2/2021 Organizzazione Flussi di lavoro e superamento del fascicolo cartaceo
  • Vademecum deposito telematico dei rendiconti 25/03/2021
RAPPORTI CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona interdetta o inabilitata: in questo caso occorre presentare contemporanea mente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).
Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.
Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare e addotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell' interdizione/inabilitazione.

ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA

Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:

  1. conosciuta la  data dell’udienza - già indicata  nel promemoria   che si riceve  al momento del deposito della domanda -  se si deve procedere a notifica, occorre  presentarsi  alla cancelleria stessa - stanza  46  piano 6° - per  richiedere le copie autentiche del provvedimento del Giudice Tutelare che fissa l'udienza, da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso; le copie autentiche scontano un diritto che varia in base  del numero di pagine;
  2. con le copie autentiche  rilasciate dalla cancelleria recarsi all'UNEP - Ufficio notifiche atti civili - via De Amicis 2 - sportello piano 4°  -  ore 8.30 - 10.30 – per  chiedere la notifica alle persone suindicate (beneficiario dell'amministrazione e parenti indicati in ricorso), fornendo gli indirizzi precisi;
  3. prima dell'udienza ritirare presso lo stesso ufficio UNEP la copia notificata, che dovrà essere presentata al giudice in udienza;
  4. presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati.